Statuto dell’associazione

Articolo 1
Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l’Ente del terzo settore denominato ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV, con sede in Treviso, via S. Nicolò, 60. Detto Ente assume la forma di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 2
Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs, n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Articolo 3
Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Articolo 4
Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Articolo 5
Finalità ed attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale uno o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare ha lo scopo di seguire e di interpretare l’evoluzione della famiglia, di sostenere e di promuovere i valori umani e cristiani che sono a suo fondamento perché essa trovi modi adeguati di realizzazione nell’attuale contesto culturale e socio ambientale. Si riconosce nei principi della promozione e della salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione, art 29,30,31); sostiene e promuove la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona; collabora alla promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Carta dei diritti della famiglia. Si propone dunque di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, le attività di cui alle seguenti lettere dell’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 117/2017:
  • Lett. A: interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. 328/2000);
  • Lett. D: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
  • Lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
  1. realizzare servizi alle persone che si trovano in situazioni di disagio, soprattutto relazionale, all’interno della famiglia;
  2. dedicare attenzione, riflessione ed aiuto alla diverse problematiche collegate con la famiglia (la promozione della donna, il valore della sessualità, la vita di coppia, il diritto alla vita, l’educazione dei figli, ecc.);
  3. offrire esperienze formative ai giovani per la loro socializzazione e lo sviluppo della loro personalità in sintonia e collaborazione con la famiglia;
  4. promuovere programmi di formazione al matrimonio con strumentazioni e strutture adeguate e con l’apporto di operatori, volontari e professionisti, sensibili e preparati;
  5. promuovere attività di formazione permanente per coniugi e genitori, allo scopo di prevenire situazioni di disagio familiare;
  6. organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sociali impegnati nel servizio alle famiglie, di cui al punto;
  7. stimolare la partecipazione responsabile dei coniugi e delle famiglie all’attività pastorale, sostenere gli animatori dei programmi di formazione al matrimonio e dei gruppi di sposi, e favorire esperienze di spiritualità coniugale;
  8. promuovere attività di formazione per la partecipazione alla vita civile e politica secondo gli orientamenti di cui all’art. 2 per rendere le famiglie veri soggetti sociali;
  9. incontrare amministratori e altri protagonisti del welfare allo scopo di concordare, studiare, ottenere, realizzare e verificare servizi di supporto e promozione alle famiglie;
  10. fornire adeguati servizi di sostegno e di cura a chi vive con difficoltà le relazioni coniugali, genitoriali e familiari;
  11. collaborare con l’Ente Centro della Famiglia e altri enti che condividono le medesime finalità per svolgere progetti comuni.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo. L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.lgs. 117/17. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
Articolo 6
Ammissione
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve entro 7 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La struttura associativa è democratica.
Articolo 7
Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • votare in Assemblea fin dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
  • La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
Articolo 8
Volontario e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Articolo 9
Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Articolo 10
Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • Organo di controllo;
  • Organo di revisione.
Tutte le cariche sono gratuite.
Articolo 11
L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del verbalizzante in libera visione a tutti gli associati.
Articolo 12
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’Organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 13
Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Si riunisce anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, la data della riunione, l’orario, il luogo, e l’eventuale data di seconda convocazione. E’ spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 14
Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Articolo 15
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria:
  • modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di tutti gli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, nonchè lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Articolo 16
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di 9 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
  • amministra l’organizzazione;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;
  • disciplina l’ammissione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 17
Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 18
Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17. L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  • Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 19
Organo di revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Articolo 20
Risorse Economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 21
I Beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
Articolo 22
Divieto di Distribuzione e Obbligo di Utilizzo del Patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 23
Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 24
Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Articolo 25
Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Articolo 26
Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 27
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 28
Responsabilità dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
Articolo 29
Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Articolo 30
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 31
Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  1. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti dall’organo cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente alla tenuta del libro in questione.
Articolo 32
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia divolontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 33
Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore medesimo. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 11 L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato, dopo illustrazione e discussione, dall’Assemblea straordinaria dei soci a maggioranza assoluta oggi domenica 17 novembre 2019 presso la sede della Fondazione Opera Monte Grappa e del Centro di Formazione Professionale di Fonte in via Piazza San Pietro, 9 a Fonte Alto (TV).